Breve introduzione al partenariato, una formula commerciale a rete ancora poco nota in Italia, ma che ha preso piede in diversi paesi europei. Soprattutto in Francia.
Articolo in collaborazione con il Dott. Mirco Comparini e Iref Italia.
Il mondo delle reti commerciali è in continua evoluzione, sia in Italia, sia all’estero, in una costante ricerca di adattamento a formule innovative, efficaci e snelle che consentano uno sviluppo, ma anche una stabilità, nei sempre più difficili e turbolenti mercati.
In altri paesi, tale concetto è stato appreso da tempo e le reti commerciali sono riuscite a creare forme di distribuzione adattate alle esigenze degli operatori professionali desiderosi di confrontare le loro conoscenze e le loro esperienze con altri. Tra queste c’è anche il partenariato, che in Italia ancora pochi conoscono.
Alcuni aspetti del partenariato sono riconducibili e presenti in altre formule, come il franchising, ma questa formula è dotata anche di caratteristiche proprie che in alcuni paesi europei, la Francia prima di tutto, le stanno attribuendo un buon successo.
Questa è la conseguenza di un fondamentale equivoco che, nel tempo, è stato trasferito nel nostro paese parlando della legge francese (Loi Dubin) come “normativa sul franchising” per quella nazione. Al contrario, la Loi Dubin, non si applica solo al franchising, ma riguarda l’insieme delle reti del commercio organizzato.
Senza poter entrare nei dettagli, la legge francese non cita mai, contrariamente alla nostra normativa, il know how.
Infatti, l’elemento più importante che differenzia il partenariato rispetto al franchising è il fatto che prevede la rimozione dell’obbligo di presenza e di trasferimento del know how, che nella legge italiana è invece uno dei requisiti normativi essenziali per poter essere in presenza di rapporto di franchising, ma anche uno dei requisiti normativi più difficilmente definibili del rapporto stesso.
Il paternariato è una tecnica di sviluppo e di gestione che unisce dei partners per un accordo di interesse comune in ragione del quale essi si impegnano a cooperare stabilmente condividendo le loro conoscenze e le loro reciproche esperienze. Il partner principale accorda al partner indipendente, in cambio di una compensazione finanziaria diretta o indiretta, il diritto di utilizzare i suoi elementi di proprietà intellettuale, la sua esperienza e le sue conoscenze, allo scopo di commercializzare i prodotti e/o i servizi della formula che egli ha ideato e precedentemente messo a punto. I partners opereranno in comune durante tutta la durata del contratto, allo scopo di uno sviluppo reciproco ed equilibrato, in uno spirito di partenariato, senza qualsiasi manifestazione gerarchica, pur mantenendo l’identità e la reputazione della rete. (definizione ufficiale a cura di Iref Italia)
Nei prossimi articoli, analizzeremo meglio il paternariato e le maggiori differenze col franchising.
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